Il d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135, recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e concepito come primo provvedimento di quella che, secondo la terminologia anglosassone in voga, viene denominata “spending review”, contiene, sul finire del proprio titolo IV, consacrato alla “razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali”, due articoli rubricati rispettivamente, l’art. 19, “funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, e l’art. 20, “disposizioni per favorire la fusione di comuni e la razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali”.
L’art. 19 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135, muta significativamente il previgente impianto normativo della gestione in forma associata di funzioni e servizi da parte di comuni c.d. piccoli (con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti) e c.d. piccolissimi (con popolazione fino a 1.000 abitanti), modificandone forme e tempistiche di attuazione e definendo analiticamente le funzioni fondamentali degli enti locali de quibus.
La disposizione in parola – di lettura tutt’altro che agevole – riflette l’intenzione del legislatore di regolare, in via tendenzialmente uniforme, l’esercizio associato di funzioni da parte di tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.